Venerdì 24 gennaio è stato approvato il decreto per il rientro di capitali dall’estero. Il decreto definisce la procedura di voluntary disclosure presso l’Agenzia delle Entrate, che costituisce una vera e propria autodenuncia per gli anni non ancora prescritti e che prevede il pagamento integrale delle imposte evase, dei relativi interessi legali, ed un elevato sconto sulle sanzioni applicabili. In particolare, secondo il decreto in emanazione e la prassi attualmente seguita dagli Uffici:

– la denuncia dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2015;

– la prescrizione è di 5 anni per le consistenze detenute in paesi white list (dal 2008 in poi) in caso di omessa dichiarazione; 4 anni in caso di dichiarazione presentata (dal 2009 in poi);

– la prescrizione è di 10 anni per le consistenze detenute in paesi black list (dal 2003 in poi) in caso di omessa dichiarazione; 8 anni in caso di dichiarazione presentata (dal 2005 in poi);

– le sanzioni applicabili sull’omissione del modello RW (indicazione in dichiarazione dei redditi dell’ammontare degli investimenti finanziarii, immobiliari e mobiliari esteri) è pari allo 0,5% delle consistenze finali per ogni anni accertabile nel caso in cui i beni si trovino in paesi c.d. white list; dell’1% nel caso in cui le consistenze si trovino in paesi black list ed il contribuente intenda rimpatriare (anche solo giuridicamente e non fisicamente) i beni. Altrimenti, se il contribuente non intende rimpatriare i beni detenuti in paesi black list, la sanzione ammonta all’1,5%;

– le sanzioni applicabili su redditi, interessi e proventi finanziari esteri non dichiarati sono: fino all’anno 2008, pari al 133% in caso di dichiarazione dei redditi presentata, del 160% in caso di dichiarazione dei redditi omessa; dall’anno 2009 (anno in cui è entrato in funzione l’art. 12, DL 78/09) le sanzioni sono pari al 200% in caso di dichiarazione presentata, del 240% in caso di dichiarazione omessa;

– per effetto del citato art. 12, DL 78/09, le consistenze detenute in paesi black list formatesi in anni ancora accertabili si presumono legalmente “sottratte a tassazione in Italia”. Pertanto, ricade sul contribuente l’onere di dimostrare che tali consistenze hanno già scontato la tassazione in Italia, oppure sono esenti, oppure sono prescritte. Ad esempio, se un conto corrente detenuto in Svizzera o in Lussemburgo è stato alimentato nel 2007 da bonifici provenienti dall’Italia o da altro paese white list, la presunzione di fruttuosità di cui all’art. 12, DL 78/09 non può sussistere in quanto il raddoppio dei termini non opera su conti correnti italiani o di paesi white list. Tali somme, pertanto, anche se non tassate in Italia risultano prescritte.

– sulle somme sottratte a tassazione in Italia le imposte si pagano in misura piena;

– il reato penale per infedele dichiarazione non sussiste (mentre quello riguardante le fatture o documentazione fittizia sussiste).

Per ciò che concerne la procedura da seguire:

– effettuare in primis le verifiche antiriciclaggio D.Lgs 231/07 da parte del professionista;

– valutare insieme al cliente la documentazione, se sussistono reati penali quali ad esempio l’emissione di fatture false, e se conviene procedere alla regolarizzazione;

– fissare un primo incontro con l’UCIFI e confrontarsi sulle sanzioni applicabili;

– presentare istanza e memoria con tutta la documentazione. A questo proposito è bene elaborare prospetti excel che ricostruiscano tutte le movimentazioni dei patrimoni nonché, ove possibile, la ricostruzione analitica delle plusvalenze e minusvalenze finanziarie.

– coordinarsi con l’UCIFI e gli Uffici locali per l’adesione al PVC redatto;

– pagamento integralmente ed in un’unica soluzione quanto dovuto.

Infine, si sta discutendo se applicare il principio del cumulo giuridico della sanzioni (art. 12, D.Lgs. 472/97), mentre già prima del decreto, sembra ammessa la ricostruzione presuntiva dei redditi di capitale e diversi ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. 472/97.

Molte di queste informazioni derivano dall’assistenza prestata dallo Studio Tax Fin in materia di voluntary discolsure. Dal nostro punto di vista, considerando l’evoluzione degli accordi internazionali sullo scambio automatico delle informazioni (Direttiva Com. 2011/16/UE e proposta di Direttiva Com. 248 final/3), secondo le quali presumibilmente dal 2015 tutti i conti correnti bancari detenuti all’estero saranno trasparenti per l’amministrazione finanziaria, la voluntary disclosure potrebbe essere l’unico modo per non in correre in pesanti sanzioni.