La figura del Trust non è espressamente disciplinata dalla normativa italiana. Il trust è stato recepito in Italia a seguito della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 resa esecutiva dal 1992.

In estrema sintesi il trust rappresenta un contenitore all’interno del quale “allocare” tutto o parte del proprio patrimonio per il perseguimento di determinati scopi o a beneficio di determinati soggetti. Le combinazioni tra “scopi” o beneficiari possono essere le più articolate, al punto che i trust possono essere anche “autodichiarati”, con il disponente che coincide con il beneficiario.

Essi sono amministrati da un trustee che è formalmente l’intestatario dei beni disposti.

Generalmente il trust viene costituito da un notaio (anche se l’art. 3 della Convenzione prevede la sola forma scritta), in quanto il passaggio o meglio la “segregazione” dei beni (soprattutto immobili) devono necessariamente avvenire per atto pubblico, e quindi con l’intervento del notaio.

Fatta questa succinta premessa, tale intervento vuole porre l’attenzione sulla liceità o illiceità del trust nell’ambito degli accertamenti fiscali e dei reati penali.

Di per sé, non vi è alcun profilo di illiceità nella costituzione di un trust e la condotta del proprietario che conferisca in tale fondo i proprio beni è assolutamente consentita; occorre infatti verificare la sussistenza degli intenti evasivi o elusivi che non possono presumersi con il semplice ricorso al Trust (sentenza Cassazione 36801/2017). Allo stesso tempo, tale conclusione non può rappresentare una sorta di “via libera” a qualsiasi forma di segregazione dei propri beni operata dal singolo proprietario, giacché tale scelta negoziale può integrare facilmente una ipotesi di reato. Il trust, infatti, potrebbe essere creato al solo fine di sottrarsi al pagamento di imposte e sanzioni (art. 11, D.Lgs. 74/2000).

Il reato di sottrazione fraudolenta si verifica quando la costituzione di un trust è idonea a vanificare un’ipotizzabile futura procedura di riscossione coattiva, senza la necessaria preesistenza del debito tributario (sentenza Cassazione n. 7177/2017).

Una recente sentenza di Cassazione (n. 10161/2018) ha confermato che per il perfezionamento del debito occorrono due condotte alternative:

  • Vendita simulata dei beni (o la costituzione di un trust con segregazione dei beni);
  • Compimento di atti fraudolenti.

Pertanto, se da una parte le gli istituti come il il Trust consentono di preservare determinati beni senza la possibilità che siano aggraditi dall’Agenzia della Riscossione, dall’altra parte devono comunque rispondere a delle logiche e delle finalità degne di tutela, come ad esempio l’assegnazione futura a determinati beneficiari (la famiglia ad esempio).