Il D.Lgs. 461/97 ha introdotto nell’ordinamento italiano tre tipologie di regimi per la tassazione dei redditi di capitale (interessi da bond e conto corrente, dividendi, proventi derivanti da fondi d’investimento, ecc…) e dei redditi diversi di natura finanziaria (principalmente capital gain).

REGIME DICHIARATIVO
Il regime dichiarativo viene generalmente utilizzato dai soggetti che detengono investimenti finanziari all’estero che percepiscono i proventi senza l’intervento di un intermediario finanziario che operi la ritenuta o l’imposta sostitutiva. E’ il contribuente che dichiara per proprio conto i redditi di capitale e diversi nella propria dichiarazione dei redditi e versa le relative imposte entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di realizzo o percezione del reddito (oppure entro il 17 luglio versando una maggiorazione dello 0,4%).
Tale regime è improntato sul principio di cassa, ovvero il provento finanziario rileva fiscalmente solo al momento dell’incasso.
Il capital gain viene calcolato come differenza tra corrispettivo percepito e costo di acquisto (maggiorato delle spese inerenti). In caso di acquisto in tempi differenti dello stesso titolo, rileverà per primo il costo di acquisto (e la relativa quantità) acquistata per ultima (c.d. metodologia LIFO, last in, first out).
Sia i redditi di capitale che diversi scontano in dichiarazione dei redditi un’imposta sostitutiva pari al 26% (dal 1° luglio 2014), tuttavia, ai sensi dell’art. 18 del TUIR, alcune tipologie di reddito di capitale possono concorrere al reddito complessivo e non scontare l’imposta sostitutiva del 26%. Generalmente l’opzione per la tassazione ordinaria viene esercitata per recuperare ritenute d’acconto operate all’estero (tra cui la cosiddetta eroritenuta del 35% applicata dalla Svizzera, Austria e Lussemburgo).
Per espressa previsione del citato art. 18, tuttavia, non è possibile scegliere la tassazione ordinaria per i dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate con società (una partecipazione non è qualificata se inferiore al 2% in caso di titolo quotato, e al 20% in caso di titolo non quotato). Ciò è penalizzante per i dividendi percepiti da soggetti esteri che operano una ritenuta alla fonte in quanto non è possibile dedurla come credito d’imposta, configurando inevitabilmente una doppia tassazione.
Le eventuali minusvalenze realizzate possono essere portate in deduzione con le plusvalenze realizzate in regime dichiarativo nello stesso anno. Se da questa compensazione dovesse emergere una minusvalenza complessiva realizzata nell’anno, questa potrà essere portata in deduzione dalle plusvalenze realizzate negli quattro anni successivi purché venga sempre riportata in dichiarazione dei redditi. Non è possibile compensare i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain) con i redditi da capitale (interessi, dividendi).

REGIME AMMINISTRATO
Il régime amministrato viene esercitato su opzione presso il proprio intermediario finanziario. Una volta esercitata l’opzione l’intermediario si occuperà di operare l’imposta sostitutiva al 26% sui proventi finanziari realizzati. Analogamente a quanto avviene con il regime dichiarativo, rileva fiscalmente il momento in cui si realizza il provento finanziario. Tuttavia, rispetto al regime dichiarativo, cambia il momento in cui vengono versate le imposte; nel regime amministrato l’intermediario le versa per conto del cliente entro il 16 del mese successivo a quello di realizzo, differentemente da ciò che avviene con il regime dichiarativo, ove il contribuente versa le imposte entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello di realizzo. Ad esempio, se si realizza un capital gain nel mese di febbraio del 2014, in regime amministrato le imposte saranno versate dall’intermediario entro il 16 marzo (il contribuente riceve i proventi già al netto dell’imposta che si andrà a versare), mante in regime dichiarativo le stesse imposte vengono versate il 16 giugno 2015, più di un anno dopo rispetto al regime amministrato.
Le minusvalenze possono essere compensate con plusvalenze realizzate con lo stesso intermediario nei quattro anni successivi. E’ invece preclusa la possibilità di compensare le minusvalenze con plusvalenze realizzate in regime amministrato con un altro intermediario. Solo dopo la revoca dell’opzione e la chiusura del rapporto di custodia e amministrazione è possibile compensare le minusvalenze, perdite e differenziali negativi in deduzione di plusvalenze e proventi positivi realizzati nell’ambito di altro rapporto di risparmio amministrato oppure nel regime dichiarativo.

REGIME GESTITO
Anche questo regime viene esercitato per opzione con il proprio intermediario finanziario. La differenza fondamentale rispetto ai due regimi precedentemente esaminati, è il criterio con cui vengono assoggettati a tassazione i proventi finanziari. Non in base al principio di cassa, ma in base al risultato maturato. L’intermediario che gestisce individualmente i titoli posseduti dal contribuente opererà l’imposta sostitutiva del 26% alla fine dell’anno sul risultato maturato e non sul realizzato. Inoltre, con questo regime è possibile compensare redditi di capitale con eventuali minusvalenze derivanti da capital gain (a differenza degli altri due regimi).
In caso di risultato di gestione negativo alla fine dell’anno fiscale, questo potrà essere portato in deduzione nei successivi quattro anni ma solamente nell’ambito dello stesso contratto di gestione (neanche con altri contratti di gestioni tenuti dallo stesso intermediario). Solo in caso di chiusura del rapporto di gestione è possibile dedurre le minusvalenze di gestione in altri rapporti o contratti di gestione e mai con i redditi in regime dichiarativo o amministrato.