Con la procedura di voluntary disclosure non è stato possibile recuperare le cosiddette Euroritenute al 35% (Direttiva Europa 2003/48/CE) operate sui proventi finanziari conseguiti all’estero (Svizzera, Lussemburgo,ecc..). Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, non era possibile recuperare delle imposte non inserite in dichiarazione dei redditi negli anni passati in conformità all’art. 165, comma 8, del TUIR (DPR 917/86).
Tale motivazione, tuttavia, si scontrava con la legge di attuazione dell’Euroritenuta in Italia, in particolare il D.Lgs. 84/2005, secondo il quale tale trattenuta era scomputabile dall’imposta italiana e come ribadito, peraltro, dalle circolari ministeriali 55/E/2005 e 9/E/2015. A quel punto, durante la cosiddetta voluntary – bis, l’Agenzia delle Entrate ha attenuato la sua rigida impostazione ed in modo del tutto immotivato, ovvero senza alcun plausibile criterio tributario, ha permesso lo scomputo delle ritenute solamente sui redditi da lavoro dipendente o autonomo che si andavano a regolarizzare (C.M. 21/E del 20/7/2010).
Terminato il periodo di voluntary disclosure, sono stati in molti a presentare istanza di rimborso delle Euroritenute, richiedendone il rimborso in virtù della lex specialis del D.Lgs. 84/82005 e non chiaramente della più generale previsione dell’art. 185, comma 8 del TUIR.
In seguito alle istanze chiaramente l’Agenzia delle Entrate ha espresso diniego contro il quale gli stessi contribuenti hanno poi fatto ricorso. Alla fine, però i giudici stanno dando ragione ai contribuenti AMMETTENDO IL RIMBORSO DELL’EURORITENUTA (Commissione Trib di Varese n. 309/3/2017; di Genova 19/2018 e 21/2018).