CRIPTO VALUTE E QUADRO RW – LA RECENTE RISPOSTA INTERPELLO 788 DE 2021

Continuano i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento tributario delle cripto valute, ed in particolare la risposta all’interpello n. 788 del 2021 che ha evidenziato nuovi aspetti rispetto al passato.

Primo elemento innovativo è l’obbligo di indicare le cripto valute nel modello RW anche se detenute tramite wallet digitali o wallet con chiavi private. Viene pertanto ribadita la posizione dell’Agenzia di ritenere le cripto valute delle monete virtuali conformemente alla sentenza UE del 22/10/2015, causa C-264/14 nonostante la BCE li consideri attività virtuali e non monete virtuali.

Conseguentemente i proventi derivanti dalle cripto valute vengono tassate all’imposta sostitutiva del 26% se la giacenza media supera euro 51.645 per almeno 7 giorni lavorativi continui ai sensi dell’art. 67, comma 1-ter del DPR 917/86 e la giacenza media va verificata rispetto a tutti wallet detenuti dal singolo individuo. Il prelievo da un wallet equivale ad una cessione a titolo oneroso, così come la conversione da una moneta virtuale ad un’altra. Pertanto al compimento di operazione di prelievo o di conversione in altra moneta virtuale se la giacenza media supera l’anzidetta soglia su tutti i wallet detenuti, potrebbero emergere delle plusvalenze da assogettare in dichiarazione dei redditi (quadro RM) all’imposta sostitutiva del 26%.

L’Agenzia delle Entrate fortunatamente considera però le cripto valute non assoggettabili all’IVAFE dello 0,2%. Pertanto la valutazione delle cripto valute in euro al 31 dicembre di ogni anno va inserita nel modello RW della propria dichiarazione ai soli fini del monitoraggio e senza scontare l’IVAFE.