La legge di bilancio 2023, all’art. 1, comma 126, definisce per la prima volta le cripto – attività nel sistema giuridico, e più in particolare fiscale, italiano. In particolare, “per cripto – attività si intende una rappresentazione digitale di valore e di diritti, che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

La volontà di dare una definizione al fenomeno delle cripto-attività risulta sicuramente apprezzabile, discostandosi dall’assimilazione alle valute che in questi ultimi anni ha voluto dare l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, le regole di determinazione dell’imponibile di questa nuova categoria reddituale non sembrano discostarsi molto da quelle utilizzabili per le valute estere e quasi si contraddicono tra di loro (tra definizione data e metodologia di tassazione).

Infatti, la metodologia di tassazione consiste nel tassare le plusvalenze derivante dalla cessione o rimborso di cripto-attività superiori a 2.000 euro per ogni periodo d’imposta. Le plusvalenze si determinano come differenza tra corrispettivo percepito (con la conversione in Euro o con lo scambio con altre cripto-valute) ed il costo di acquisto delle stesse e possono essere assoggettate a tassazione ordinaria (percentuali IRPEF) oppure ad una flat tax del 26% (imposta sostitutiva). Esattamente come avviene per le valute!

La dizione molto ampia di questa previsione legislativa poterebbe ricomprendere anche il mancato utilizzo di un utility token, che nella maggioranza dei casi è assimilabile ad un voucher che consente di acquistare ad un valore scontato. Infatti, nel caso in cui l’acquirente dell’utility token non lo utilizzi con il successivo acquisto “scontato”, e nel frattempo il valore del token è cresciuto, potrebbe configurarsi una plusvalenza da tassare se superiore ad euro 2.000.

C’è da notare che nel caso in cui non si sia in grado di dimostrare o documentare il costo di acquisto della cripto-attività, questo si presume pari a zero con il rischio di tassare tutto il corrispettivo di vendita per la cripto-attività.

Le eventuali minusvalenze documentate, invece, possono essere mantenute per 5 anni al fine di poterle compensare con eventuali plusvalenze future da cripto-attività.