All’indomani della sentenza della Corte di Cassazione “GADO S.a.r.l.”, nell’ambito della nota vicenda giudiziaria concernente il trasferimento del marchio “D&G” alla società di diritto lussemburghese, il legislatore italiano sembra voler finalmente incentivare l’utilizzo dei marchi concedendo un’agevolazione sui redditi da questi derivanti. In effetti, secondo le stime di “Intellectual property rights intensive industries” emerge che i settori I.P.-Intensive contribuiscono per quasi il 40 per cento alla crescita economica europea.
In particolare. l’articolo 7 del disegno di legge n 2679-bis disciplina un apposito regime fiscale agevolativo per i redditi derivanti dallo sfruttamento dei cosiddetti intangibles, meglio nota come “Patent Box”. In particolare i commi tre e i successivi prevedono un sistema di tassazione speciale su base opzionale irrevocabile dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, nonché processi, formule, know-how e informazioni acquisite in campo industriale o scientifico giuridicamente tutelabili con l’esclusione in toto dei marchi esclusivamente commerciali.
Come chiarito nella Relazione illustrativa del ddl Stabilità 2015 gli obiettivi dichiarati del nuovo regime opzionale sono:
I) incentivare il rientro in Italia degli intangibles attualmente detenuti all’estero; II) incentivare il mantenimento degli intangibles in Italia evitandone il trasferimento all’estero; III) favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo non solo nella prima fase ma anche nella successiva; IV) da ultimo, il legislatore vuole ridurre la distanza con gli altri paesi avanzati, indicati proprio nella stessa relazione, che già da tempo utilizzano tali agevolazioni.
Passiamo ora ad affrontare in concreto le disposizioni contenute nell’articolo. Rientrano nell’agevolazione sia le persone fisiche che le società residenti compresi i trust e le stabili organizzazioni non residenti, a condizione che siano residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
La detassazione è pari al 30% per il 2015, al 40% per il 2016 e andando a regime nel 2017 al 50%, dei “redditi” derivanti dall’utilizzazione dei beni immateriali sopra indicati, da intendersi quale differenza tra i ricavi e i costi specificamente afferenti a tale attività. Tale beneficio opera sia ai fini IRES o IRPEF che IRAP.
La Patent Box riguarda sia gli intangibles utilizzati all’interno sia quelli concessi in uso a terzi in cambio di un corrispettivo erogato una tantum o periodicamente. Nella pratica il bene immateriale può essere concesso in uso a terzi, risultando così agevole la quantificazione dei relativi redditi (denominati royalty), ma anche utilizzato direttamente ed in tal caso risulta più complesso individuare il contributo che l’intangible apporta alla formazione del reddito complessivo. Nel caso di utilizzo all’interno, ovvero concesso in uso a terzi in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, l’agevolazione spetta a condizione che detti redditi siano determinati in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria, sulla base di un accordo sottoscritto secondo le regole fissate dall’art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, avente ad oggetto il cd. Ruling internazionale.
Sono altresì esclusi totalmente le imposte sulle plusvalenze realizzate dalla vendita di tali asset, “a condizione che almeno il novanta per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali sopra indicati.
In attesa dell’approvazione definitiva, non è ancora chiaro se il regime di detassazione sia irrevocabile per soli 5 esercizi oppure no. Da ultimo deve essere chiarito se l’opzione riguardi tutti gli intangibles posseduti dell’impresa o si possa esercitare in riferimento ad alcuni.