Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova procedura di voluntary disclosure (Legge 186/2014), che consente la regolarizzazione delle posizioni di coloro i quali hanno omesso di indicare i beni o consistenze finanziarie detenute all’estero, ed i relativi imponibili nelle dichiarazioni dei redditi degli anni passati.
Nel testo di legge, tuttavia, ed in particolare nell’art. 5-quater, D.L. 167/90, è stata inserita la “possibilità-obbligo”, di regolarizzare gli imponibili non dichiarati in Italia.
Tale previsione, infatti, se da una parte concede l’opportunità al contribuente di regolarizzare totalmente la propria posizione fiscale con il tutoraggio dell’Agenzia delle Entrate, dall’altra sottopone il contribuente al rischio di vedersi precludere completamente le “agevolazioni sanzionatorie” concesse dal procedimento di voluntary disclosure nel caso in cui, negli anni successivi, dovesse ricevere degli accertamenti sulle stesse annualità regolarizzate.
Sicuramente la voluntary disclosure rappresenta un momento di totale trasparenza tra amministrazione finanziaria e contribuente, in cui le singole annualità vengono sottoposte ad accertamento da tutti i punti di vista, e non parzialmente per i soli imponibili esteri non dichiarati in Italia. Tuttavia, vi possono essere casi in cui il contribuente stesso non si rende conto di aver omesso alcuni imponibili di modesto importo, o ritiene di assumere giuridicamente un comportamento corretto anche se non conforme alle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, il contribuente che riceve un accertamento su comportamenti che ritiene di poter sostenere di fronte ad una Commissione Tributaria, potrebbe vedersi pregiudicate le agevolazioni sanzionatorie dell’intera voluntary disclosure.

In questo ultimo caso, dunque, appare più conveniente procedere alla regolarizzazione con il nuovo “ravvedimento lungo”. Le sanzioni per omessa presentazione del quadro RW sono sostanzialmente le stesse tra ravvedimento lungo e voluntary disclosure: paesi white list (0,5%) e paesi black list (1%). Le sanzioni sulle maggiori imposte differiscono di poco: nel ravvedimento lungo 16,6% in caso di dichiarazione integrativa; nella voluntary disclosure 12,5%.
A livello penale non vi è copertura con il ravvedimento lungo, ma una volta dichiarati gli importi prima di una eventuale denuncia alla Procura della Repubblica, anche le sanzioni penali vengono meno.

Il Provvedimento Ministeriale e la Circolare sulla voluntary disclosure (da emanare entro il mese di gennaio) chiariranno tutti questi aspetti. In particolare, si attende un chiarimento:
• sulla unitarietà degli imponibili “esteri” e “nazionali” da dichiarare nella procedura di voluntary disclosure;
• sui termini di prescrizione dei maggiori imponibili finanziari e “di provenienza” per i ex black list che hanno aderito allo scambio di informazioni, ovvero se si applica il raddoppio dei termini specificatamente previsto dall’art. 12, commi 2 e 2-bis, D.L. 78/09.