La Legge di stabilità 2016 prevede la riduzione al 50% della base imponibile IMU delle abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli e viceversa).
Unica condizione è che il concedente possieda al massimo due immobili “abitativi” in Italia, uno adibito a propria abitazione principale, l’altro dato in comodato d’uso gratuito ad un parente il linea retta di primo grado.
In seguito ai chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanzie, oltre ai due immobili di tipo abitativo è possibile avere anche altri immobili non di tipo abitativo quali i garage, aree fabbricabile o terreni, per usufruire dell’agevolazione.
Tale agevolazione si estande altresì alla TASI, pertanto il concedente pagherà anche la TASI al 50% (a Roma avrebbe pagato il 90% prima dell’agevolazione).
Infine, per gli immobili storici l’agevolazione al 50% si somma all’agevolazione del 50% concessa per l’età dell’immobile, pertanto i concedenti l’immobile storico pagheranno IMU e TASI al 25%.

Invece, per gli immobili affittati a canone concordato e che costituiscono abitazione principale per l’inquilino, l’agevolazione è pari al 25% delle aliquote deliberate dal Comune, pertanto verrà corrisposta il 75% dell’IMU e della TASI rispetto a quella che si pagava prima.
Anche in questo caso l’agevolazione si somma a quella del 50% concessa per gli immobili storici.

Nel caso sussistano gli elementi per usufruire delle suddette agevolazioni, è necessario presentare dichiarazione IMU al Comune entro giugno 2017. Se non si presenta la denuncia al Comune l’agevolazione è comunque concessa e non decade, ma il Comune applicherà delle sanzioni amministrative in misura fissa.