Con il nuovo anno cambiano le regole Iva per i servizi on line, la telecomunicazione, la teleradiodiffusione. Le vendite on-line di servizi o prodotti digitalizzati come musica, telefonia fissa e mobile, abbonamenti, e-book ed appllicazioni saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel paese del consumatore finale cosi come previsto dalla Direttiva 2008/8/CE.
Dal 1 gennaio 2015, pertanto:
• saranno soggetti ad Iva in Italia i servizi resi da fornitori stabiliti nella Unione Europea a favore di privati italiani;
• non saranno più soggetti ad Iva in Italia i servizi elettronici resi da prestatori nazionali a favore di utenti privati in altri paesi;
• saranno tassate con Iva in Italia le prestazioni di telecomunicazioni e teleradiodiffusione rese da soggetti esteri. In quest’ultimo caso, tuttavia, si attende il decreto legislativo che definisce i criteri per individuare il luogo dell’effettivo utilizzo.
In definitiva, i consumatori Italiani si vedranno applicare l’Iva del 22%. Ovviamente interessati a questa innovazione sono sia consumatori finali sia i produttori o venditori di questa tipologia di servizi che operano attraverso i principali “store on line” come Google o Amazon.
Nel caso in cui intervengano più intermediari (c.d. intermediari opachi), ai sensi dell’art. 9-bis del Regolamento UE 282/2011, è obbligato al versamento dell’IVA nel paese del consumatore l’ultimo venditore, a meno che l’effettivo prestatore non sia specificatamente identificato nel contratto con i venditori intermediari e nella fattura o ricevuta rilasciata al consumatore finale.

Esempio:
Una società con sede in Lussemburgo (store on line) vende musica di una società discografica Italiana in tutto il mondo.
Se lo Store on line lussemburghese è mandatario con rappresentanza (identificazione della società discografica italiana quale prestatore originario nel contratto e nella fattura di vendita), sarà la società discografica italiana obbligata al versamento dell’IVA nel paese del consumatore finale.
Se, invece, lo store on line è un mandatario senza rappresentanza (senza identificazione contrattuale della società italiana nel contratto e nella fattura di vendita), sarà lo Store on line a dover versare l’IVA nel paese del consumatore finale.

Per i prestatori ed intermediari con rappresentanza stabiliti nell’Unione Europea, al fine di semplificare tali principi territoriali di versamento dell’IVA, viene introdotto il sistema Moss (Mini One Stop Shop) che evita ai fornitori di doversi identificare ai fini IVA in ogni Stato membro. La registrazione nel sistema Moss è vincolante per tre anni. In alternativa il prestatore/intermediario senza rappresentanza dovrà identificarsi o agire tramite rappresentante fiscale in ogni paese in cui dovesse risiedere il proprio consumatore finale.

Come funziona il sistema Moss
Se un artista italiano vende la propria musica on line ad un consumatore finale svedese, dovrà emettere fattura con IVA al 25% (aliquota vigente in Svezia), registrare l’operazione nel sistema Moss, e versate l’IVA allo Stato italiano, che successivamente la trasferirà allo Stato svedese.