Non è uno scudo fiscale e non necessita di nuove leggi! E’ possibile ricorrere a questa modalità di regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero anche subito, senza attendere decreti legge ad hoc.

Grazie all’abbassamento delle sanzioni da parte della legge comunitaria entrata in vigore lo scorso 4 settembre, invocando l’abbattimento alla metà delle sanzioni previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 472/97, nonché ricorrendo alle forme di adesione e definizione agevolata che consentono un ulteriore abbattimento ad un terzo per le sanzioni da RW e di un sesto per le sanzioni da mancata denuncia dei redditi, è possibile sanare o rimpatriare i capitali detenuti all’estero. Se la provenienza delle consistenze finanziarie estere è stata tassata, è esente, oppure è sopraggiunta la prescrizione (quinquennale per i capitali detenuti in paesi c.d. “white list”, decennale per quelli detenuti in paesi “black list”), il costo dell’operazione potrebbe non superare il 12% dei capitali detenuti all’estero. Se invece la provenienza dei capitali proviene ad esempio da “nero” accumulato in anni non ancora prescritti, possono emergere sanzioni molto elevate (240% del 43% per redditi superiori a 75 mila euro e detenuti ad esempio in Lussemburgo o Svizzera) oltre a reati di natura penale.

Specialmente per paesi come Svizzera, Lussemburgo ed Austria che intendono divenire a tutti gli effetti white list in breve periodo, e che dal 2015 consentiranno uno scambio automatico di informazioni con le amministrazioni fiscali italiane, la voluntary disclosure potrebbe divenire l’unica alternativa per disporre dei propri capitali.